di Erica Baldoni
Le norme in materia di antincendio hanno subito dei mutamenti; il DM 10 Marzo 1998 sta per essere sostituito da tre decreti emanati a Settembre 2021.
I decreti che sostituiscono il DM 10/03/1998 sono i seguenti:
- il DM 01/09/2021, che tratta l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021);
- il DM 02/09/2021, che tratta l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021);
- Il DM 03/09/2021,che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021).
I decreti entreranno in vigore il 04/10/2022.
LE NOVITA'
Le sostanziali novità del DM 02/09/2021 (relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio) sono di seguito riportate:
- L’attività viene divisa in 3 livelli di rischio e, sulla base del livello di riferimento, il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio (art. 2, DM 02 Settembre 2021) e formare gli addetti antincendio. I livelli di rischio dell’attività sono riportati nell’allegato III, DM 02 Settembre 2021.
PER TUTTI I LAVORATORI
- ”Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro” (Allegato I, 1.1. – 2, DM 02 Settembre 2021).
- “L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:
- i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
- i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro… “ omissis… (Allegato I, 1.2. – 1, DM 02 Settembre 2021).
- “L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione…” (Allegato I, 2, DM 02 Settembre 2021).
- “L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.” (Allegato I, 5, DM 02 Settembre 2021).
IMPORTANTE
Elaborando una breve summa di quanto sopra citato direttamente dal decreto e riportato tra “…” si comprente che TUTTI i lavoratori (non solo quelli della squadra antincendio e gestione emergenze) devono ricevere specifica informazione e formazione antincendio; l’informazione può essere fornita anche tramite avvisi (Allegato I, 5, DM 02 Settembre 2021) mentre la formazione, essendo attività specifica, deve essere documentata tramite registri e questionari di verifica dell’apprendimento.
Al momento dell’assunzione, oltre alla formazione in materia di sicurezza si dovrà predisporre anche specifica formazione antincendio in base ai rischi connessi alla mansione svolta e al luogo di lavoro (Allegato I, 2, DM 02 Settembre 2021).
SOLO PER ADDETTI ANTINCENDIO
Gli addetti antincendio seguono quanto riportato nell’Allegato III, DM 02 Settembre 2021. “Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti…”omissis…. Formazione e aggiornamenti devono essere svolti in relazione al livello di rischio dell’azienda come riportato nell’allegato III del DM 02 Settembre 2021.
In relazione a quanto sopra esposto le attività che dovremo promuovere sono le seguenti:
- aggiornare i piani di emergenza ed evacuazione seguendo il metodo dei tre livelli di rischio
- predisporre le attività di formazione antincendio per tutti i lavoratori (Allegato I, 1.1. – 2, DM 02 Settembre 2021).