CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO
La Formazione per Addetto Antincendio come prima misura di prevenzione
Le statistiche riferiscono di come la prima causa di incendio all’interno dei luoghi di lavoro sia da imputare all’errore umano. Da questo dato si coglie subito l’importanza di una corretta formazione del personale lavoratore in merito alle misure e alle condotte da adottare tanto per prevenire l’insorgenza di un incendio quanto per fronteggiarlo in caso di necessità.
Ogni azienda italiana secondo la normativa di legge deve annoverare in organico un addetto antincendio. L’addetto antincendio è persona adeguatamente formata da adeguato corso antincendio che avrà il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire nella nascita improvvisa di un focolaio. In ogni azienda la formazione antincendio è obbligatoria , prevista e voluta dalla normativa italiana, come lemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.
Classificazione rischio incendio aziende prevista dalla normativa
Nel D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è stata effettuata la corrente suddivisione del rischio incendio in azienda in basso, medio, elevato. È in questa legge che troviamo un esplicito obbligo rivolto a datori di lavoro e aziende affinché curino la formazione del proprio personale destinato all’antincendio.
Seguendo i criteri dettati dalla normativa antincendio è possibile quindi classificare i luoghi di lavoro in diverse categorie di rischio:
Classificazione delle attività:
1) Attività a rischio di incendio elevato
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone,
dell’elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:
2) Attività a rischio di incendio medio
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, con esclusione delle attività di cui al precedente punto 1.
3) Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti 1 e 2, per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l’insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati.
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